Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, e in vigore dal 25 dicembre 2021, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In relazione al settore sportivo, il decreto-legge prevede che:

  • anche in zona bianca, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. Inoltre, si dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
  • a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportive e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata”, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
  • per le attività all’aperto ma con necessità di accesso agli spogliatoi, a partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 “rafforzata”, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID- 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport:

In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).

Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a: piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto.

Per approfondimento:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.
  • Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021
  • Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi;